Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il diritto di difesa dell’incolpato è un principio fondamentale conformemente alle leggi e ai regolamenti che disciplinano tali procedimenti. Secondo l’articolo 24 della Costituzione Italiana, la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Nel contesto dei procedimenti disciplinari, questo diritto si traduce nella possibilità per l’incolpato di partecipare attivamente al processo, di essere informato delle accuse mosse contro di lui e di presentare prove e argomentazioni a propria difesa. Inoltre, ha il diritto di essere ascoltato personalmente dal Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) prima della decisione finale.

L’articolo 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012, che disciplina l’ordinamento della professione forense, stabilisce che l’incolpato abbia il diritto di farsi assistere da un difensore di sua scelta. Questo difensore può essere un avvocato abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori, ovvero un cassazionista, durante l’appello davanti al Consiglio nazionale forense.

Inoltre, il Regolamento CNF n. 2/2014 prevede che l’incolpato venga avvisato delle riunioni del CDD e che possa partecipare per essere ascoltato, presentare documenti e formulare le proprie difese. L’incolpato ha quindi la possibilità di contrapporre le proprie osservazioni rispetto alle accuse e alle prove raccolte, esercitando così il proprio diritto al contraddittorio e alla difesa.

Questi diritti sono essenziali per garantire un giusto processo e una decisione equa da parte dell’organo disciplinare.


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