Il richiamo verbale è una delle possibili esiti di un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato. Si tratta di una misura non sanzionatoria, applicata in casi di infrazioni considerate lievi e scusabili.
Secondo l’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014, il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all’iscritto e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina o a mezzo pec.
Tuttavia, sebbene il richiamo verbale non costituisca una sanzione disciplinare, esso presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico, anche se di entità lieve, e ha carattere afflittivo. Per tale motivo, il richiamo verbale è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati (sentenza del CNF n. 43 del 25 febbraio 2020 e sentenza n. 105 del 25 giugno 2022).