Sì, pattuire un compenso in percentuale calcolato sul risarcimento ottenuto dall’assicurazione è considerato illecito, in quanto rientra nella fattispecie del “patto di quota lite” vietato dall’articolo 13, comma 4, della legge n. 247/2012. Questo tipo di accordo è considerato illecito perché lega il compenso dell’avvocato al risultato concreto della causa, in questo caso al risarcimento ottenuto, andando contro il principio della separazione degli interessi tra avvocato e cliente.
Come stabilito anche dalla giurisprudenza, il compenso dell’avvocato può essere determinato in percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il cliente, ma non legato direttamente al risultato finale ottenuto tramite l’attività professionale (Corte di Cassazione, sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 9 novembre 2022).