No, anzianità e vecchiaia non sono sinonimi per quanto riguarda le pensioni degli avvocati. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa, mentre la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.
Inoltre, la pensione di anzianità è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente, mentre la pensione di vecchiaia non ha queste limitazioni.
Le due pensioni differiscono anche per quanto riguarda la misura della pensione stessa, che viene calcolata in modo diverso. La fonte normativa di riferimento per la pensione di anzianità è l’articolo 3 della Legge n. 576/1980, mentre per la pensione di vecchiaia è l’articolo 2 della stessa legge.