Sì, il divieto di cui all’articolo 68 del Codice Deontologico Forense (CDF) può applicarsi anche nei confronti di un collega di studio. Questo articolo stabilisce che un avvocato non può assumere incarichi contro una parte già assistita, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale e a condizione che l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello precedentemente trattato.
Inoltre, l’articolo 9 del CDF, che impone agli avvocati di agire con lealtà e correttezza, può essere invocato per impedire l’elusione delle norme deontologiche. Se un avvocato tenta di aggirare il divieto dell’articolo 68 assumendo un incarico contro una parte precedentemente assistita da un collega dello stesso studio, ciò potrebbe essere considerato una violazione del dovere di lealtà e correttezza, come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza del 22 novembre 2018, n. 141.
Pertanto, anche se l’ex cliente è stato assistito da un altro avvocato all’interno dello stesso studio legale, il divieto dell’articolo 68 CDF e il principio generale di lealtà e correttezza dell’articolo 9 CDF possono comunque trovare applicazione.