Il patto di quota lite è un accordo tra avvocato e cliente in base al quale il compenso del legale è determinato come una percentuale del risultato economico ottenuto dal cliente a seguito della controversia. Questo tipo di accordo è vietato dall’ordinamento forense italiano, come previsto dall’art. 13, comma 4, della Legge n. 247/2012.

Normativa e Giurisprudenza di Riferimento

  1. Legge n. 247/2012, art. 13, comma 4: > “È vietato all’avvocato pattuire con il cliente, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.”
  2. Corte di Cassazione, sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024: > “Dal combinato disposto del terzo e del quarto comma dell’art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell’avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell’attività svolta (c.d. ‘patto di quota lite’).”
  3. Consiglio Nazionale Forense (CNF), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260: > “[…] un accordo non soggetto alla regolamentazione degli onorari proporzionali (patto di quota lite) è in contrasto con la corretta amministrazione della giustizia, perché incoraggia i contenziosi a fini speculativi e potrebbe dare adito ad abusi.”

Ratio del Divieto

La ratio del divieto è tutelare l’interesse del cliente e la dignità della professione forense. Questo divieto vuole evitare una commistione di interessi che potrebbe derivare da un compenso legato all’esito della controversia, trasformando in pratica il rapporto professionale in un rapporto associativo.

Differenza con la Percentuale sull’Affare

Il patto di quota lite non va confuso con gli accordi che prevedono una remunerazione calcolata come percentuale del valore dell’affare o degli interessi in gioco, purché tale valore sia stabilito in base a una tariffa ufficiale o comunque consentito dall’autorità competente. Ciò è consentito, come precisato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23738/2024.

Nullità del Patto di Quota Lite

Il patto di quota lite è considerato nullo, e la nullità è assoluta, colpendo qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche se di carattere non contenzioso, come rilevato dalla stessa sentenza della Corte di Cassazione n. 23738/2024.

Pertanto, gli avvocati devono attenersi alla normativa in vigore, evitando patti che parametrino il loro compenso in base agli esiti favorevoli delle cause intraprese per conto dei clienti.


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