In base all’art. 68 del Codice Deontologico Forense, se hai assistito solo la moglie nella separazione, puoi assumere il mandato per la rappresentanza di entrambi i coniugi in un divorzio congiunto. La norma vieta solo di assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari, ma non vieta di assistere entrambi i coniugi in un procedimento di divorzio congiunto. Tuttavia, è sempre consigliabile valutare attentamente la situazione e verificare l’eventuale presenza di conflitti di interesse o di altre circostanze che potrebbero compromettere la tua imparzialitĂ e indipendenza professionale.