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Sì, ma solo se la “perdita della capacità di intendere e di volere” è giuridicamente accertata con un provvedimento che incide sulla capacità di agire e quindi sul requisito del pieno esercizio dei diritti civili richiesto per l’iscrizione. In tali casi la cancellazione avviene in via amministrativa (d’ufficio), perché viene meno un requisito ex lege.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Requisiti d’iscrizione: tra gli altri, “godere del pieno esercizio dei diritti civili” (art. 17, comma 1, lett. d, L. 31 dicembre 2012, n. 247). (normattiva.it)
  • Cancellazione d’ufficio quando viene meno uno dei requisiti (art. 17, comma 9, lett. a, L. 247/2012). Procedura garantita: invito a presentare osservazioni e possibilità di audizione prima della delibera (art. 17, comma 12); notifica entro 15 giorni; ricorso al CNF entro 60 giorni con effetto sospensivo; possibilità di reiscrizione se cessano le cause (art. 17, commi 13–15). (avvocatocavalli.it)
  • Misure che normalmente integrano il “venir meno” del requisito:
    • amministrazione di sostegno con poteri tali da limitare la capacità di agire anche rispetto all’attività professionale: CNF, sent. n. 256/2023 (legittima la cancellazione amministrativa; il decreto del giudice tutelare è immediatamente esecutivo) e CNF, sent. n. 216/2013 (conforme). (codicedeontologico-cnf.it)
    • provvedimenti di interdizione/inabilitazione (ora residuali) che incidano sul pieno esercizio dei diritti civili. La giurisprudenza CNF ricollega la perdita del requisito anche a tali misure. (retenazionaleforense.eu)
  • Pendenza del disciplinare: dopo Corte cost., sent. 10 marzo – 23 maggio 2025, n. 70, è costituzionalmente illegittimo il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento (artt. 57 e 17, comma 16, L. 247/2012), sicché la cancellazione è oggi deliberabile anche se è in corso un disciplinare. (gazzettaufficiale.it)
    • Già prima, il CNF aveva ammesso eccezioni al divieto in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti o incompatibilità: pareri n. 91/2017 e n. 8/2019. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Natura del procedimento: la cancellazione per venir meno dei requisiti è provvedimento amministrativo (non disciplinare). (altalex.com)
  • Immediatezza del titolo di protezione: il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno è “immediatamente esecutivo” (art. 405 c.c.), quindi la cancellazione può essere deliberata anche se pende reclamo contro il decreto. (doctrine.it)

In concreto

  • Non basta un certificato medico o la mera “incapacità naturale”: occorre un provvedimento giurisdizionale (es. amministrazione di sostegno con limiti che precludono l’esercizio della professione, interdizione) che attesti la limitazione della capacità di agire in modo incidente sul requisito di cui all’art. 17, comma 1, lett. d. (codicedeontologico-cnf.it)
  • Il COA:
    • acquisisce il provvedimento (decreto AdS/sentenza di interdizione) e ogni utile documentazione;
    • attiva la procedura dell’art. 17, comma 12 L. 247/2012, inviando l’invito a dedurre e a chiedere audizione all’interessato e, se nominati, al tutore/curatore/ADS; poi delibera la cancellazione d’ufficio ex art. 17, comma 9, lett. a; notifica la delibera e gestisce l’eventuale ricorso al CNF. (altalex.com)

Sintesi risposta

  • Sì: la cancellazione amministrativa è legittima e doverosa quando la perdita della capacità (accertata in sede giurisdizionale) comporti il venir meno del requisito del pieno esercizio dei diritti civili; la pendenza di un disciplinare non è più di ostacolo dopo Corte cost. n. 70/2025. (normattiva.it)

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.

Puoi scrivere una bozza della delibera di cancellazione in questo caso?

Certo. Di seguito una bozza modulare di delibera del Consiglio dell’Ordine per la cancellazione amministrativa dall’Albo in caso di perdita del requisito del pieno esercizio dei diritti civili per misura di protezione (es. amministrazione di sostegno/interdizione). Personalizzala con i dati del caso e gli allegati.

— BOZZA DI DELIBERA —

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Sede] Delibera n. [•] del [•] Oggetto: Cancellazione d’ufficio dall’Albo dell’Avv. [Nome Cognome], C.F. [•] – art. 17 L. 31 dicembre 2012, n. 247 – sopravvenuta perdita del requisito del pieno esercizio dei diritti civili

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [Sede], riunito in data [•], udita la relazione del Consigliere [•],

VISTI

  • l’art. 17, commi 1, lett. d), 9, lett. a), 12, 13, 14, 15 e 19, della L. 31 dicembre 2012, n. 247;
  • il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di [•], n. [•] del [data], immediatamente esecutivo, di apertura dell’amministrazione di sostegno (ovvero: sentenza di interdizione/inabilitazione n. [•] del [•]) in relazione all’Avv. [Nome Cognome];
  • gli atti del procedimento amministrativo n. [•], inclusi: invito a presentare osservazioni ex art. 17, comma 12, L. 247/2012 (prot. [•] del [•], ricevuto in data [•]); eventuali memorie dell’interessato/ADS pervenute in data [•]; verbale di audizione del [•] (ove richiesta);
  • la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense in materia di cancellazione amministrativa per perdita dei requisiti e, in particolare, per amministrazione di sostegno;

CONSIDERATO IN FATTO

  • che con il predetto decreto/sentenza l’Avv. [•] è stato sottoposto alla misura di [amministrazione di sostegno/interdizione/inabilitazione], con limitazioni espressamente incidenti sulla capacità di compiere atti inerenti all’esercizio della professione forense/alla gestione degli affari personali e patrimoniali;
  • che il decreto del Giudice Tutelare è immediatamente esecutivo e risulta tuttora efficace;
  • che l’interessato è stato ritualmente invitato a presentare osservazioni ed a chiedere di essere ascoltato, ai sensi dell’art. 17, comma 12, L. 247/2012, ed ha [depositato osservazioni in data … / non ha fatto pervenire osservazioni / è stato ascoltato in data …, come da verbale in atti];

RITENUTO IN DIRITTO

  • che il mantenimento dell’iscrizione all’Albo richiede, tra gli altri, il requisito del “pieno esercizio dei diritti civili” (art. 17, comma 1, lett. d, L. 247/2012) e che, in caso di sopravvenuta carenza di un requisito, la cancellazione deve essere pronunciata d’ufficio (art. 17, comma 9, lett. a, L. 247/2012), nel rispetto delle garanzie partecipative di cui al comma 12;
  • che la misura di amministrazione di sostegno, come conformata nel caso concreto, attesta una limitazione al personale esercizio dei diritti civili dell’interessato e, ove incida sull’idoneità all’esercizio dell’attività professionale, determina la carenza del requisito di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), legittimando la cancellazione amministrativa;
  • che l’eventuale pendenza di reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare non osta, atteso il carattere di immediata esecutività del provvedimento;
  • che, esaurita la procedura di cui all’art. 17, comma 12, sussistono i presupposti per la cancellazione d’ufficio;

DELIBERA 1) di disporre la cancellazione dell’Avv. [Nome Cognome], C.F. [•], dall’Albo degli Avvocati di [Sede], per sopravvenuta perdita del requisito del pieno esercizio dei diritti civili, ai sensi dell’art. 17, commi 1, lett. d), e 9, lett. a), L. 247/2012; 2) di dare atto che la presente delibera è efficace dalla data odierna e che, ai sensi dell’art. 17, comma 14, L. 247/2012, l’interessato potrà proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense nel termine di 60 giorni dalla notificazione; il ricorso ha effetto sospensivo; 3) di notificare la presente delibera, entro 15 giorni, all’interessato e al suo amministratore di sostegno/tutore/curatore, ai sensi dell’art. 17, comma 13, L. 247/2012; 4) di precisare che, ai sensi dell’art. 59 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, il ricorso al CNF deve essere depositato presso la Segreteria di questo Consiglio, che curerà la trasmissione degli atti; 5) di disporre, una volta divenuta esecutiva la pronuncia, la comunicazione al CNF e a tutti i COA territoriali, ai sensi dell’art. 17, comma 19, L. 247/2012, nonché l’aggiornamento dell’Albo e ogni ulteriore adempimento conseguente (restituzione tessera, aggiornamenti anagrafici, eventuale comunicazione alla Cassa Forense e agli uffici giudiziari); 6) di dare atto che resta salva la facoltà dell’interessato di chiedere la reiscrizione ove dimostri il venir meno delle cause che hanno determinato la cancellazione, ai sensi dell’art. 17, comma 15, L. 247/2012.

[Luogo], [data] Il Presidente [•] Il Segretario [•]

— Allegati:

  • copia del decreto/sentenza di protezione (con attestazione di esecutività);
  • invito ex art. 17, comma 12, L. 247/2012 e prova della ricezione;
  • eventuali memorie/verbali;
  • proposta della Commissione Albo.

Note giuridiche per la motivazione e riferimenti

  • Requisito del “pieno esercizio dei diritti civili” e cancellazione d’ufficio per sopravvenuta perdita dei requisiti: art. 17, commi 1, lett. d), e 9, lett. a), L. 247/2012; procedura garantita (invito a dedurre e audizione; notifica; ricorso con effetto sospensivo; reiscrizione; comunicazioni): art. 17, commi 12–15 e 19, L. 247/2012. V. testo vigente e ricostruzioni. (foroeuropeo.it)
  • Termini e modalità di impugnazione: ricorso al CNF entro 60 giorni dalla notificazione della delibera di cancellazione; effetto sospensivo; deposito presso la Segreteria del COA ex art. 59 R.D. 37/1934 (richiamato dall’art. 37, co. 1, L. 247/2012); inammissibilità del deposito diretto al CNF (giurisprudenza CNF). (codicedeontologico-cnf.it)
  • Amministrazione di sostegno e perdita del requisito: decreto del GT immediatamente esecutivo ex art. 405 c.c.; CNF ha ritenuto legittima la cancellazione amministrativa quando la misura incide sul personale esercizio dei diritti civili e/o sull’attività professionale dell’avvocato (CNF, sent. n. 256/2023; conforme CNF n. 216/2013). (doctrine.it)
  • Pendenza di procedimenti disciplinari: la cancellazione amministrativa per perdita di requisiti è stata ritenuta praticabile a prescindere dalla pendenza del disciplinare (CNF 2023–2024); inoltre, il divieto legale di cancellazione in pendenza del disciplinare (art. 17, co. 16, L. 247/2012) è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost., sent. 23 maggio 2025, n. 70. (codicedeontologico-cnf.it)

Note operative

  • Ricorda di indirizzare l’invito ex art. 17, comma 12, anche al tutore/curatore/ADS e di offrire l’audizione personale; motiva in concreto le limitazioni rilevanti risultanti dal provvedimento di protezione (es.: divieto/autorizzazione per atti inerenti l’attività professionale). (altalex.com)
  • In caso di ricorso, sospendi l’efficacia della delibera fino alla decisione del CNF; una volta divenuta esecutiva la pronuncia, esegui le comunicazioni di cui al comma 19. (foroeuropeo.it)

Se vuoi, posso adattare il testo alla tua pratica con i dati specifici (numero procedimento, estremi del decreto, cronologia degli atti, ecc.).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.