No, l’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, a meno che non costituisca perfezionamento e prova di un accordo o assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste (art. 48 cdf). Inoltre, l’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. La violazione di questi divieti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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