Sì, un avvocato può fare pubblicità del proprio studio legale, ma deve rispettare le norme previste dal Codice Deontologico Forense e dalla legge. In particolare, l’articolo 10 della legge 247/2012 consente all’avvocato di fare pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Tuttavia, la pubblicità deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Inoltre, l’avvocato deve fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale. L’inosservanza di queste norme costituisce un illecito disciplinare.
In merito alla pubblicità, l’articolo 17 del Codice Deontologico Forense stabilisce che l’avvocato può fare pubblicità informativa, purché sia trasparente, veritiera, corretta e non sia comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva. Inoltre, l’informazione pubblicitaria deve limitarsi all’oggetto dell’attività professionale, alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale, all’organizzazione dello studio e alle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla pubblicità degli avvocati, ad esempio nel parere 20 febbraio 2015, n. 5-bis, in cui ha affermato che la normativa vigente non esclude forme di pubblicità informativa, purché rispettino i limiti previsti dalla legge e dalla deontologia professionale.
Pertanto, l’avvocato può fare pubblicità del proprio studio legale, ma deve sempre rispettare i limiti previsti dalla legge e dal Codice Deontologico Forense.