La questione della produzione di una email ricevuta da un collega nel contesto di un procedimento legale deve essere valutata alla luce delle norme deontologiche e delle regole processuali.
Secondo il Codice Deontologico Forense, l’articolo 48 comma 1 stabilisce che l’avvocato deve mantenere il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni ottenute in ragione del proprio mandato. Questo implica che, qualora l’email contenga informazioni coperte da segreto professionale o sia stata scambiata nell’ambito di negoziazioni riservate, la sua produzione potrebbe essere problematica.
Inoltre, la giurisprudenza generalmente richiede che i documenti prodotti in giudizio non violino norme di riservatezza e che siano acquisiti legittimamente.
È importante considerare anche che l’articolo 28 del Codice Deontologico Forense impone il dovere di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e delle parti; pertanto, si deve evitare qualsiasi comportamento che possa violare tali principi.
In tale contesto, una valutazione specifica del contenuto dell’email e dello scopo della sua produzione, eventualmente consultando il proprio Consiglio dell’Ordine o un esperto in materia, può essere fondamentale per garantire la conformità alle norme deontologiche e processuali.