Sì, è possibile querelare o fare causa contro un giudice, ma ciò non costituisce di per sé un motivo di ricusazione o astensione. Infatti, il giudice ha l’obbligo di astenersi solo in presenza di un interesse diretto e proprio nella causa, ovvero quando egli stesso o un suo parente o congiunto fino al quarto grado abbiano un interesse diretto nella controversia o quando abbia già espresso un giudizio sulla stessa causa in un’altra sede o quando vi sia una situazione di incompatibilità prevista dalla legge. Inoltre, la pendenza di un giudizio civile introdotto dal ricusante contro i componenti del Collegio in ragione del loro ufficio non costituisce motivo di astensione obbligatoria. Tuttavia, se il ricusante ha intentato una causa o una querela contro il giudice, potrebbe essere opportuno valutare se tale circostanza possa influire sulla sua imparzialità o indipendenza nella causa in questione. In tal caso, il ricusante potrebbe proporre l’istanza di ricusazione, ma questa deve essere presentata al più tardi “prima dell’inizio della trattazione o discussione” della causa, come previsto dall’articolo 52, comma 2, del codice di procedura civile. Se l’istanza di ricusazione viene proposta dopo tale termine, essa potrebbe essere dichiarata inammissibile.