No, non puoi ricevere un cliente assistito da un collega senza informare quest’ultimo e ottenere il suo consenso. Questo è vietato dall’articolo 41 del Codice Deontologico Forense. Se vuoi avere contatti con la controparte assistita da un altro avvocato, devi farlo solo in presenza del suo difensore o con il consenso di quest’ultimo. Inoltre, se invii corrispondenza direttamente alla controparte, devi sempre inviare una copia per conoscenza al collega che la assiste. La violazione di queste regole può comportare l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.