No, non è consentito stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria. Questo comportamento violerebbe l’articolo 37 del Codice Deontologico Forense, che vieta all’avvocato di esercitare la professione in modo da porre in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela. Inoltre, l’ubicazione dello studio legale presso un’associazione di categoria potrebbe creare una situazione di conflitto di interessi, in quanto l’avvocato potrebbe essere influenzato dalle posizioni e dagli interessi dell’associazione, a discapito dell’indipendenza e dell’autonomia professionale. Pertanto, è importante che lo studio legale sia ubicato in un luogo neutro e indipendente, che non crei situazioni di potenziale conflitto di interessi o di accaparramento di clientela. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 46, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170.