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Dal punto di vista deontologico, la possibilità di utilizzare una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ai fini della decisione nei procedimenti disciplinari forensi è stata oggetto di dibattito, specie dopo le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022).

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 653 c.p.p., comma 1-bis (modificato dalla Cartabia): prevede che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare, ma può essere utilizzata come “elemento di prova”.
  • Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 13198/2023: ha ribadito che la sentenza di patteggiamento, anche dopo la riforma, non vincola il giudice disciplinare e non costituisce giudicato nei suoi confronti, ma può costituire un elemento da valutare insieme ad altri ai fini della decisione (in analogia all’art. 653 c.p.p.).
  • Consiglio Nazionale Forense (CNF): costante giurisprudenza secondo cui la sentenza di patteggiamento deve essere valutata dal giudice disciplinare solo come elemento indiziario e non come prova diretta e vincolante (ad es. CNF, sentenza n. 121/2022).

Conclusione

puoi utilizzare la sentenza di patteggiamento come elemento di prova ai fini della decisione nel procedimento disciplinarema essa non ha efficacia di giudicato. Deve essere considerata come un mero elemento indiziario e valutata insieme alle altre risultanze istruttorie del procedimento disciplinare.

Per approfondire puoi consultare:

  • Art. 653 c.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia;
  • Sentenza Cass. SS.UU. n. 13198/2023;
  • CNF, sentenza n. 121/2022 e altre reperibili su banca dati del CNF.

Se ti interessa il testo integrale di una sentenza, puoi trovarlo nella banca dati del CNF sopra indicata.