La pubblicazione di foto sui social network da parte di un avvocato può costituire un illecito deontologico quando le immagini pubblicate ledono i principi di correttezza, probità, dignità e decoro previsti dal Codice Deontologico Forense (art. 9). In caso di violazione dei doveri deontologici, il Consiglio territoriale competente può comminare all’avvocato responsabile una sanzione disciplinare, che deve essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e alle circostanze del caso concreto.