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Di seguito un possibile schema di motivazione per delibera di archiviazione per manifesta infondatezza, adattabile al caso concreto.

Intestazione
Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di … Delibera n. … del …

Ritenuto in fatto

  • Perveniva a questo CDD esposto della sig.ra/sig. …, con cui si lamentava la condotta dell’avv. -Nome incolpata-, deducendosi la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro nonché di lealtà e correttezza (artt. 9 e 10 CDF), per avere la predetta, negli scritti difensivi depositati nel procedimento …, svolto affermazioni asseritamente contrarie all’interesse della parte esponente, che si sarebbe sentita offesa.
  • Il Consigliere istruttore … acquisiva agli atti copia degli scritti difensivi indicati e dell’ulteriore documentazione prodotta dall’esponente. Non venivano depositati ulteriori elementi di prova, né l’esponente indicava specifiche espressioni gratuitamente ingiuriose ovvero fatti determinati estranei alla causa.
  • La Sezione ritiene la fase istruttoria preliminare sufficiente ai fini decisori.

Considerato in diritto
1) Sulla cornice normativa e sul perimetro del sindacato disciplinare

  • L’archiviazione della notizia di illecito può essere deliberata, con motivazione, in qualunque fase del procedimento allorché l’addebito risulti manifestamente infondato (art. 58, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).
  • In sede disciplinare vige il principio accusatorio e la presunzione di non colpevolezza: non incombe all’incolpato provare la propria innocenza, bensì al Consiglio territoriale accertare, con adeguato grado di certezza, la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito; in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, l’incolpato va prosciolto (CNF, sent. n. 30 del 26 febbraio 2024; CNF, sent. n. 131 del 18 aprile 2024; CNF, sent. n. 282 del 28 giugno 2024; CNF, sent. n. 429 del 23 novembre 2024; nonché, in senso conforme, CNF, sent. n. 230 del 23 dicembre 2017 e CNF, sent. n. 50 del 7 marzo 2016).
  • Quanto al controllo del CNF sui provvedimenti di archiviazione per manifesta infondatezza, oggetto di eventuale sindacato è la sufficienza e congruità della motivazione in relazione alla valutazione di manifesta infondatezza alla luce delle evidenze documentali disponibili (CNF, sent. n. 353 del 7 ottobre 2024).

2) Sulla condotta contestata

  • Gli atti difensivi dell’avv. …, prodotti in copia, contengono valutazioni e rappresentazioni dei fatti pertinenti al thema decidendum del giudizio …, formulate in linguaggio fermo ma non trascendente la soglia della continenza formale e sostanziale. Non risultano espressioni gratuitamente offensive, né attribuzioni di fatti determinati estranei o irrilevanti rispetto alla controversia.
  • La circostanza che le tesi difensive dell’incolpata si pongano “contrarie all’interesse” dell’esponente è evenienza fisiologica del contraddittorio processuale e, di per sé sola, non integra violazione degli artt. 9 e 10 CDF; occorrerebbe la prova di un uso di espressioni eccedenti la necessità difensiva o di addebiti gratuiti. Tale prova non emerge dagli atti, né è stata specificamente allegata dall’esponente con indicazione dei passi ritenuti lesivi e del loro carattere gratuito e non pertinente.
  • In applicazione del principio “in dubio pro reo” in sede disciplinare, l’insufficienza degli elementi a sostegno dell’addebito impedisce di ritenere raggiunta la prova della violazione deontologica con il necessario grado di certezza (CNF, sent. n. 30/2024; n. 131/2024; n. 282/2024; n. 429/2024; n. 230/2017; n. 50/2016).

3) Conclusione: manifesta infondatezza

  • Alla luce del materiale acquisito, l’addebito di violazione dei doveri di probità, dignità e decoro nonché di lealtà e correttezza (artt. 9 e 10 CDF) risulta manifestamente infondato, non essendo stati riscontrati profili di gratuità offensiva o indebita aggressività espressiva negli atti dell’avv. …, né ulteriori elementi atti a fondare l’azione disciplinare oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Ricorrono pertanto i presupposti per l’archiviazione, ai sensi dell’art. 58 L. n. 247/2012 e dell’art. 19 Reg. CNF n. 2/2014 (cfr. CNF, sent. n. 353 del 7 ottobre 2024).

P. Q. M. La Sezione n. … del Consiglio Distrettuale di Disciplina degli Avvocati di …, definitivamente pronunciando sulla notizia di illecito disciplinare a carico dell’avv. …,

  • delibera l’archiviazione per manifesta infondatezza. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito ai sensi di legge e regolamento.

Avvertenze

  • Restano ferme le disposizioni in tema di impugnazioni di cui all’art. 61 L. n. 247/2012; è comunque inammissibile l’impugnazione dell’archiviazione proposta dall’incolpato prosciolto, essendo la sua legittimazione limitata alle decisioni che affermano la responsabilità (CNF, sent. n. 151 del 24 aprile 2024; nonché CNF, sent. n. 235 del 29 dicembre 2015 e CNF, sent. n. 87 del 3 maggio 2021).

Riferimenti normativi e giurisprudenziali citati

  • Art. 58 e 61, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 19, Reg. CNF n. 2/2014.
  • CDF: artt. 9 (Doveri di probità, dignità e decoro) e 10 (Dovere di lealtà e correttezza).
  • CNF, sentenze: n. 353 del 7 ottobre 2024; n. 30 del 26 febbraio 2024; n. 131 del 18 aprile 2024; n. 282 del 28 giugno 2024; n. 429 del 23 novembre 2024; n. 230 del 23 dicembre 2017; n. 50 del 7 marzo 2016; n. 151 del 24 aprile 2024; n. 235 del 29 dicembre 2015; n. 87 del 3 maggio 2021.

Nota
I testi integrali delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono reperibili nella banca dati istituzionale: https://codicedeontologico-cnf.it