Sì, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) può procedere alla cancellazione di un avvocato dall’albo per essere venuto meno il requisito della condotta irreprensibile (art. 17 co. 1 lett. h L. n. 247/2012) sulla base di una condanna penale definitiva.
L’art. 17 co. 1 lett. h della legge n. 247/2012 prevede come causa di cancellazione dall’albo il venir meno del requisito della “condotta irreprensibile”. La condotta irreprensibile è un requisito fondamentale per la professione forense e la sua mancanza può costituire un motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall’albo.
Nel caso in cui l’avvocato sia stato condannato in sede penale con sentenza definitiva per un fatto che costituisce anche illecito disciplinare, la condanna penale può essere un elemento rilevante per valutare l’irreprensibilità della condotta dell’avvocato. Tuttavia, è importante sottolineare che la condanna penale non costituisce di per sé un automatismo per la cancellazione dall’albo, ma deve essere valutata nel contesto specifico del procedimento disciplinare.
La valutazione dell’irreprensibilità della condotta spetta al COA, che deve svolgere un’analisi dettagliata delle circostanze del caso e considerare tutti gli elementi pertinenti, inclusa la condanna penale. Il COA deve accertare se la condanna penale possa effettivamente influire sulla reputazione e sulla fiducia che la professione forense deve ispirare nel pubblico.