Sotto la vecchia normativa, prima dell’entrata in vigore della L. n. 247/2012, la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito di un procedimento penale era considerata più comune. La cosiddetta “pregiudizialità penale” implicava spesso una sospensione automatica del procedimento disciplinare, quando vi era un procedimento penale parallelo con l’oggetto degli stessi fatti.
Per quanto riguarda la prescrizione, la vecchia disciplina prevedeva che il decorso del termine fosse sospeso durante il periodo di sospensione del procedimento disciplinare. Tuttavia, i dettagli specifici e le modalità di applicazione potevano variare, e le interpretazioni delle norme da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati erano importanti per comprendere la prassi applicativa.
Con la riforma introdotta dalla L. n. 247/2012, è stato istituito un approccio di maggiore autonomia tra il procedimento disciplinare e quello penale (art. 54), attenuando la prassi della “pregiudizialità penale” e rendendo la sospensione del procedimento disciplinare in tali casi una facoltà e non più un obbligo automatico.