Sì: è illecito deontologico far svolgere la mediazione presso l’organismo di cui l’avvocato stesso è mediatore, anche se in quel procedimento l’avvocato assiste una parte e non svolge il ruolo di mediatore.
Perché è illecito
- La condotta viola l’art. 62 CDF, poiché compromette (anche solo in apparenza) indipendenza e imparzialità e integra una situazione di potenziale sviamento/accaparramento di clientela a vantaggio dell’organismo di cui l’avvocato fa parte.
- Le Sezioni Unite hanno affermato che costituisce illecito disciplinare “instaurare procedure conciliative ex d.lgs. 28/2010 dinanzi all’organismo di mediazione di cui l’avvocato stesso faccia parte”, a maggior ragione se la sede dell’organismo coincide o è contigua con lo studio del professionista. Cass., SS.UU., 29 agosto 2023, n. 25440, che conferma CNF, 30 dicembre 2022, n. 265 (sospensione di due mesi).
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice Deontologico Forense, art. 62 (Mediazione): doveri e incompatibilità dell’avvocato mediatore; divieto di commistione di sedi tra studio e organismo.
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (artt. 8-10, 12): disciplina del procedimento e presidi di imparzialità/riservatezza (rilevanti nel bilanciamento deontologico).
- Cass., SS.UU., 29 agosto 2023, n. 25440; CNF, 30 dicembre 2022, n. 265.
Conseguenze
- La condotta è sanzionabile; la misura concreta dipende dai criteri degli artt. 21-22 CDF e del Titolo IV L. 247/2012. Nel caso confermato dalle SS.UU., è stata applicata la sospensione per due mesi (CNF n. 265/2022; Cass. n. 25440/2023).
Buona prassi
- Se l’avvocato è iscritto come mediatore in un organismo, deve scegliere un diverso organismo per la mediazione del proprio cliente; in ogni caso, evitare qualsiasi commistione di sedi tra studio e organismo (art. 62 CDF).
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
l’esponente ha contestato la particolare confidenza tra l’avvocato della controparte e il mediatore
Sì, la “particolare confidenza” tra il mediatore e l’avvocato della controparte è rilevante deontologicamente quando incide, anche solo in apparenza, su indipendenza e imparzialità del mediatore o integra situazioni vietate. Occorre distinguere due profili:
1) L’avvocato di parte è anche mediatore dell’organismo scelto per la procedura
- È illecito instaurare la mediazione presso l’organismo di cui l’avvocato stesso faccia parte come mediatore, perché crea un’innegabile apparenza di sviamento/accaparramento di clientela e di condizionamento dell’imparzialità dell’organismo. Rileva l’art. 62 CDF e la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la sanzione disciplinare (CNF, 30 dicembre 2022, n. 265; Cass., SS.UU., 29 agosto 2023, n. 25440). Rinvio anche al divieto di commistione di sedi ex art. 62, comma IV, CDF.
2) Rapporti tra il mediatore “nominato” e il difensore di una delle parti
- Il mediatore-avvocato non può assumere l’incarico: a) se ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) quando la parte sia assistita da un professionista che sia suo socio/associato o che eserciti negli stessi locali; c) quando ricorra una causa ostativa di cui all’art. 815, primo comma, c.p.c. (richiamato dall’art. 62 CDF), incluse le “gravi ragioni di convenienza” idonee a far dubitare della sua imparzialità. Riferimenti: art. 62 CDF; art. 815, co. 1, c.p.c.
- Inoltre, la normativa sulla mediazione impone al mediatore doveri di indipendenza, imparzialità e disclosure di ogni circostanza potenzialmente idonea a comprometterle; la violazione può rilevare deontologicamente (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; D.M. Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, su requisiti e doveri dei mediatori/organismi).
Cosa fare operativamente
- Se l’avvocato di controparte è mediatore dell’organismo adito: eccepire l’inopportunità/illiceità e chiedere il trasferimento ad altro organismo; la condotta dell’avvocato è sanzionabile ex art. 62 CDF (CNF, n. 265/2022; Cass., SS.UU., n. 25440/2023).
- Se la “confidenza” riguarda il rapporto concreto tra mediatore e quel difensore: chiedere al mediatore la dichiarazione/dichiarazione integrativa di indipendenza; se emergono soci/associati, condivisione di locali, rapporti professionali recenti o altre gravi ragioni di convenienza, chiederne l’astensione/sostituzione e far verbalizzare l’eccezione. L’eventuale mancata astensione e mancata disclosure possono integrare illecito ex art. 62 CDF.
- La sola “familiarità” non provata potrebbe non bastare: occorrono elementi specifici (soci/associati/stessi locali/rapporti professionali negli ultimi due anni/altre gravi ragioni di convenienza) da allegare.
Riferimenti essenziali
- Codice Deontologico Forense, art. 62 (Mediazione: incompatibilità, astensione, post-incarico, divieto di commistione di sedi).
- Codice di procedura civile, art. 815, co. 1 (cause di ricusazione degli arbitri, richiamate dall’art. 62 CDF).
- D.lgs. 28/2010 (imparzialità/riservatezza; assistenza tecnica), in combinato con D.M. Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 (requisiti e doveri di mediatori/organismi).
- CNF, 30 dicembre 2022, n. 265; Cass., SS.UU., 29 agosto 2023, n. 25440 (illecito instaurare la mediazione presso l’organismo di cui l’avvocato fa parte).
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it