In breve: non è un automatismo, ma, quando l’avvocato è colpito da misura cautelare detentiva (es. custodia in carcere) “non impugnata o confermata” in sede di riesame/appello, il CDD ha il potere–dovere di valutare e, di regola, di disporre la sospensione cautelare a tutela del decoro dell’Ordine. La misura cautelare disciplinare non richiede la previa (o separata) formale apertura del procedimento, ma quest’ultimo deve poi concludersi entro 6 mesi con sanzione più grave della censura, altrimenti la sospensione cautelare diventa inefficace.
Riferimenti
- L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 60, commi 1, 3 e 4 (presupposti, natura, termine di 6 mesi).
- CNF, 9 ottobre 2014, n. 141: per adottare la sospensione cautelare non occorre la preventiva apertura del procedimento; rilevano gravità astratta delle imputazioni e opportunità della misura.
- CNF, 1° dicembre 2023, n. 275: la cautelare non è del tutto autonoma; il procedimento disciplinare deve concludersi entro 6 mesi dalla sua irrogazione con sanzione più grave della censura, pena sopravvenuta inefficacia.
- Cass., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1003 (in continuità con art. 43 R.D.L. 1578/1933): legittima la sospensione cautelare quando il professionista è sottoposto a custodia cautelare; rilievo sostanziale del presupposto penale.
- CNF, 28 marzo 2025, n. 88; CNF, 2024, n. 128: la “stabilità” della misura penale (conferma o mancata impugnazione) è il presupposto; il venir meno per naturale decorso del termine non fa cadere automaticamente la sospensione disciplinare già disposta. Diverso se la misura penale è revocata/annullata: in tal caso la cautelare disciplinare viene meno (CNF, 2022, n. 44; CNF, 2024, n. 461).
Operativamente
- Acquisite l’ordinanza di aggravamento e verificate se la misura è stata impugnata o confermata; se “stabile”, il CDD può deliberare la sospensione cautelare motivando su gravità e strepitus fori.
- La cautelare può essere adottata anche se il procedimento è già “aperto”; non serve una nuova formale apertura separata, ma va comunque definito entro 6 mesi ex art. 60, co. 3-4, L. 247/2012.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
non risulta il nome dell’incolpato da giornali
Sì, il CDD può (e di regola deve valutare di) disporre la sospensione cautelare anche se il nome dell’incolpato non è apparso sulla stampa. Il “clamore mediatico/strepitus fori” non è un presupposto legale necessario: il fondamento della misura è la tutela del decoro e della fiducia nella classe forense in presenza di misure cautelari penali gravi, non impugnate o confermate, e della gravità astratta dei fatti contestati.
Riferimenti
- Art. 60, L. 31 dicembre 2012, n. 247: sospensione cautelare in caso di misura cautelare detentiva o interdittiva; la misura cautelare disciplinare può essere adottata senza previa formale apertura del procedimento, che però deve concludersi entro 6 mesi con sanzione più grave della censura, altrimenti la sospensione perde efficacia (commi 3-4).
- CNF, 9 ottobre 2014, n. 141: per la sospensione cautelare si valutano la gravità astratta delle imputazioni e l’opportunità della misura; non è richiesta la previa apertura formale del procedimento.
- CNF, 1° dicembre 2023, n. 275: la sospensione cautelare non è autonoma dalla definizione del procedimento; termine di 6 mesi ex art. 60, co. 3-4.
- Cass., SS.UU., 20 gennaio 2014, n. 1003: legittima la sospensione cautelare quando l’avvocato è sottoposto a custodia cautelare; rilievo sostanziale del presupposto penale.
- CNF, 13 gennaio 2021, n. 6: finalità della sospensione disciplinare diverse e autonome rispetto a quelle penali; non dipende dall’attualità delle esigenze cautelari penali o dal clamore mediatico.
Operativamente: acquisite l’ordinanza di aggravamento (custodia in carcere), verificate se la misura è stata impugnata o confermata; se “stabile”, il CDD può motivare la sospensione sulla gravità dei fatti e sull’esigenza di tutela del decoro, a prescindere dall’eco sulla stampa.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it