No, il Consigliere Istruttore non può convocare coattivamente una persona informata sui fatti o un testimone. Il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 non conferisce al Consigliere Istruttore il potere di costringere una persona a comparire davanti a lui o a fornire informazioni. Il Consigliere Istruttore può soltanto “assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti” e “acquisire atti”. Non ha il potere di ordinare a una persona di comparire davanti a lui o di fornire informazioni contro la sua volontà. Se una persona rifiuta di cooperare, il Consigliere Istruttore può riportare tale rifiuto nel suo rapporto, ma non può costringerla a cooperare. Inoltre, il Consigliere Istruttore deve assicurarsi che tutte le persone da lui contattate siano trattate con rispetto e che i loro diritti siano rispettati. In particolare, deve evitare di mettere una persona in una posizione di svantaggio o di discriminazione a causa del suo rifiuto di cooperare.