Sì, l’impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) presuppone una delibera consiliare. Infatti, il COA può proporre impugnazione contro ogni decisione del CDD, ma solo previa delibera collegiale con cui gli si dia mandato di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso, se si tratta di un avvocato). La delibera consiliare è quindi necessaria per autorizzare il COA a stare in giudizio e per conferire la procura speciale alle liti. In caso di mancanza dell’atto deliberativo che autorizza la persona giuridica a stare in giudizio, si configura un difetto di autorizzazione a stare in giudizio ai sensi dell’articolo 182, comma 2, del codice di procedura civile. Pertanto, il mancato deposito della delibera consiliare può comportare l’estinzione del giudizio di gravame, come confermato da diverse sentenze del Consiglio Nazionale Forense.