Sì, la sospensione disciplinare può essere disposta anche nei confronti del praticante avvocato non abilitato al patrocinio. In particolare, l’art. 58 del R.D. n. 37/1934 prevede che il praticante avvocato può essere sospeso dalla pratica per un periodo non superiore a sei mesi, in caso di violazione degli obblighi deontologici o di comportamenti incompatibili con la dignità e l’onore della professione. Inoltre, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la possibilità di disporre la sospensione disciplinare del praticante non abilitato al patrocinio in diverse occasioni. Ad esempio, nella sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, il CNF ha precisato che la sospensione prevista nei confronti del praticante avvocato non abilitato al patrocinio non è una sanzione diversa da quella prevista per gli avvocati, ma durante il praticantato essa trova applicazione come sospensione della pratica. In ogni caso, la sospensione disciplinare del praticante non abilitato al patrocinio deve essere motivata dal Consiglio in relazione alle circostanze del caso concreto e deve essere proporzionata alla gravità della condotta illecita. Inoltre, la sospensione non può essere superiore a sei mesi, come previsto dall’art. 58 del R.D. n. 37/1934.


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