Sì, il capo di incolpazione può essere modificato nel corso del dibattimento, ma solo in determinate circostanze e con le dovute garanzie per l’incolpato. In particolare, il giudice può modificare il capo di imputazione durante il dibattimento solo se la modifica non comporta una diversa descrizione del fatto, non altera la natura dell’illecito e non pregiudica il diritto di difesa dell’incolpato. Inoltre, la modifica deve essere comunicata all’incolpato e al suo difensore, che hanno il diritto di esprimere le proprie difese in merito alla nuova contestazione. In ogni caso, la modifica del capo di incolpazione deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che impone che la sentenza sia conforme alla domanda di giudizio e alle contestazioni mosse dall’accusa. Pertanto, se la modifica comporta una diversa descrizione del fatto o altera la natura del reato, l’incolpato ha il diritto di difendersi e di opporsi alla nuova contestazione. In sintesi, la modifica del capo di incolpazione nel corso del dibattimento è possibile, ma deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie per l’incolpato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.


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