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In linea generale no: quella e‑mail contiene una “proposta transattiva” (rinuncia al credito del cliente in cambio della rinuncia speculare dell’altra parte). La corrispondenza tra avvocati che contiene proposte transattive e le relative risposte non può essere prodotta in giudizio, salvo due eccezioni:

  • quando costituisce perfezionamento e prova di un accordo già raggiunto (cioè vi sia stata accettazione della controparte); oppure
  • quando serve ad assicurare l’adempimento delle prestazioni richieste. Rif.: art. 48, commi 1-2, Codice deontologico forense; CNF, 26 aprile 2017, n. 26 (rel. Secchieri).

Applicazione al caso

  • Se quella disponibilità “pro bono pacis” non è stata accettata dalla controparte, l’e‑mail non è producibile.
  • Se invece la controparte ha accettato (anche tramite il proprio difensore) e dall’interscambio risulta l’accordo perfezionato, la produzione è ammessa al solo fine di provarlo. Rif.: art. 48 CDF; CNF, 26 aprile 2017, n. 26.

Nota

  • Il divieto opera anche se il messaggio non è qualificato “riservato” e anche se vi è stato successivo subentro di altro difensore: la ratio è tutelare il cliente ed evitare che gli scambi tra colleghi diventino “materiale di causa” salvo che vi sia un accordo da provare. Rif.: art. 48 CDF; CNF, 26 aprile 2017, n. 26.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it

Ed è possibile nell’atto difensivo, senza fare menzione della mail, dichiarare che siamo disponibili a rinunciare la credito ove la signora inunci al suo?

Sì, è possibile. Il divieto dell’art. 48 CDF riguarda la produzione/riporto in atti o il riferire “la corrispondenza” tra colleghi contenente proposte transattive; non vieta di formulare direttamente in atto una nuova proposta transattiva. Quindi, senza menzionare la e‑mail, potete dichiarare in comparsa o memoria la disponibilità a rinunciare al credito a fronte della rinuncia speculare della controparte. Riferimenti: art. 48 CDF; CNF, 26 aprile 2017, n. 26; CNF, 14 novembre 2023, n. 252.

Accortezze operative

  • Qualificare la dichiarazione come “proposta transattiva condizionata” ex art. 1965 c.c., precisando che non implica alcun riconoscimento del (contro)credito e resta ferma ogni difesa. Riferimenti: art. 1965 c.c.; art. 88 c.p.c.
  • Assicurarsi del consenso del cliente all’eventuale rinuncia/accordo; la perfezione dell’accordo richiederà l’accettazione della controparte e, se comporta atti dispositivi, un potere/procura idoneo (art. 83 c.p.c.; artt. 1965–1966 c.c.).
  • Valutare se chiedere al giudice di favorire la definizione formulando proposta ex art. 185-bis c.p.c.

Esempio di clausola “Ferma ogni eccezione nel merito e nel diritto e senza alcun riconoscimento di debiti/crediti, ai soli fini conciliativi la parte attrice è disponibile, pro bono pacis, a rinunciare integralmente al proprio credito oggetto di causa a condizione che la controparte rinunci specularmente a ogni pretesa azionata, con integrale compensazione delle spese. La presente costituisce proposta transattiva ex art. 1965 c.c., efficace solo in caso di accettazione espressa della controparte.”

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it. Fonti: art. 48 CDF; CNF 26.4.2017, n. 26; CNF 14.11.2023, n. 252; art. 1965–1966 c.c.; art. 83, 88 e 185-bis c.p.c. (codicedeontologico-cnf.it)