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In breve: no. La ricusazione “collettiva” dell’intera Sezione del CDD è inammissibile; la ricusazione può riguardare solo i singoli componenti e per motivi tassativi. L’argomento per cui, in quanto avvocati, avrebbero “frequentazioni non asettiche” con la Procura segnalante o un generico “timore reverenziale” è troppo indeterminato e, di per sé, non rientra tra i motivi di ricusazione previsti dagli artt. 36 e 37 c.p.p.

Riferimenti essenziali

  • Inammissibile ricusare l’intero collegio: l’istituto opera solo verso il giudice-persona fisica; occorre dedurre, per ciascun componente, specifiche cause di ricusazione. Consiglio Nazionale Forense, sent. n. 384 del 25.10.2024; CNF, sent. n. 306 del 23.07.2024; v. anche, tra le molte, Cass. civ. nn. 34445/2019, 34438/2019, 34435/2019.
  • Motivi tassativi e non estensibili: i casi di ricusazione/astensione sono eccezionali e non ammettono interpretazioni analogiche o estensive. CNF nn. 491/2024, 469/2024, 452/2024; 255/2017.
  • “Gravi ragioni di convenienza”: obbligano l’astensione del singolo consigliere (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p.; art. 6, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), ma non si traducono in motivo di ricusazione (art. 37 c.p.p.). CNF n. 165/2019.
  • Regola speciale per i CDD: i consiglieri devono astenersi (ed eventualmente possono essere ricusati) nei casi di cui agli artt. 36–37 c.p.p., nonché se l’incolpato ha con loro rapporti di associazione/collaborazione o esercita nei medesimi locali. Art. 6, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014.

Operativamente

  • Se si ritiene sussista una concreta causa, la ricusazione va proposta contro il singolo consigliere, indicando fatti specifici riconducibili agli artt. 36–37 c.p.p. (es. interesse nel procedimento, grave inimicizia, avere svolto difese in causa connessa, ecc.), oppure le ipotesi tipizzate dall’art. 6, co. 1, Reg. 2/2014.
  • Termini e decisione: l’istanza va depositata entro 7 giorni dalla conoscenza del motivo e, comunque, prima della decisione; decide un’altra Sezione designata dal Presidente del CDD; l’istanza non sospende di per sé il procedimento. Art. 7 e 3 Reg. CNF n. 2/2014; Cass. 461/2021; CNF nn. 246/2021, 193/2021.

Conclusione

  • La dedotta “vicinanza professionale” con la Procura o un generico “timore reverenziale” non legittima la ricusazione dell’intera Sezione e, di regola, non integra di per sé un motivo di ricusazione del singolo; può, al più, porre un tema di astensione del singolo consigliere se ricorrono “gravi ragioni di convenienza”, da valutarsi caso per caso dal Presidente del CDD (art. 6, co. 3, Reg. 2/2014; CNF n. 165/2019).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it