L’articolo 18 della Legge n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio di attività di gestione di impresa commerciale. Tuttavia, la stessa norma prevede alcune eccezioni, come ad esempio l’amministrazione di beni personali o familiari o la gestione di enti senza scopo di lucro, purché non si tratti di attività di impresa.

In generale, l’avvocato non può assumere ruoli che comportino poteri di gestione o di rappresentanza in società commerciali, in quanto ciò potrebbe configurare un’attività di gestione di impresa commerciale, la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense. Questo principio è stato ribadito anche dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021.

Pertanto, se il ruolo di gestore dei servizi e responsabile del personale in una società commerciale comporta poteri di gestione dell’impresa, ciò sarebbe incompatibile con la professione di avvocato. In ogni caso, per situazioni specifiche è sempre consigliabile consultare il proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per ottenere un parere dettagliato sulla compatibilità di determinati incarichi con l’esercizio della professione forense.


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