Sì, l’avvocato può recuperare crediti a favore del condominio in cui abita o esercita la professione, purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o altre circostanze che possano compromettere la sua indipendenza e obiettività professionale.
L’articolo 24 del Codice Deontologico Forense (CDF) stabilisce che l’avvocato deve astenersi dall’assumere l’incarico quando sussistano circostanze che, anche potenzialmente, possano pregiudicare la sua indipendenza o il libero esercizio della professione, o quando vi sia il rischio di un conflitto tra l’interesse proprio o di prossimi congiunti e quello dell’assistito.
Inoltre, l’articolo 24 CDF prevede che l’avvocato deve evitare di assumere incarichi che possano determinare un conflitto di interessi con quelli di altri clienti o con i propri interessi personali.
Pertanto, se l’avvocato ritiene di poter agire senza che la sua posizione personale influenzi in alcun modo la gestione del mandato e non vi siano conflitti di interessi, può legittimamente intraprendere azioni volte al recupero dei crediti per conto del condominio. Tuttavia, è sempre consigliabile che l’avvocato valuti attentamente la situazione e, in caso di dubbio, richieda un parere al proprio Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.