No, secondo la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF), il divieto previsto dall’art. 68 del Codice Deontologico Forense (CDF) non può essere superato semplicemente con l’autorizzazione espressa dell’ex cliente. La norma, che vieta agli avvocati di assumere incarichi contro ex clienti entro certe condizioni, è orientata a tutelare principi di lealtà, correttezza e al rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite durante il precedente rapporto professionale.
La natura del divieto è tale che l’autorizzazione del cliente non possiede rilevanza per esentare l’avvocato dall’obbligo deontologico, come è stato sottolineato in diverse sentenze, tra cui Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023 e sentenze precedenti. È infatti un illecito di pericolo, il cui superamento non può essere semplicemente determinato dal consenso dell’ex cliente.
In precedenza, alcune sentenze, come quella del 16 ottobre 2018, n. 123, avevano suggerito che il consenso potesse superare il divieto, ma tale orientamento è stato successivamente superato e non è più considerato valido.