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La questione della compatibilità dell’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa dilettantistica senza scopo di lucro (nel tuo caso, un circolo di tennis) con la professione forense si basa sull’articolo 18 della Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).

Normativa di riferimento

Art. 18, comma 1, lett. c) L. 247/2012

«La professione di avvocato è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto dell’attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico».

Applicazione alla tua domanda

  • Le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro non hanno natura commerciale in senso pieno quando svolgono esclusivamente attività sportiva dilettantistica e attività ad essa strumentali (Cfr. art. 90 L. 289/2002).
  • Le società cooperative possono avere o meno oggetto commerciale: dipende dall’attività effettiva e dall’oggetto sociale.
  • L’incompatibilità secondo l’art. 18 si concentra sull’assunzione di cariche gestionali (presidente con poteri di gestione individuali) in società che esercitano attività di impresa commerciale.

Giurisprudenza e Prassi

  • Il CNF ha chiarito in più occasioni (Es: Parere CNF 9 ottobre 2024 n. 50; Parere CNF 20 dicembre 2022, n. 51) che l’incompatibilità si applica se la cooperativa svolge attività d’impresa commerciale.
  • Se il circolo non svolge attività commerciale e l’oggetto sociale è esclusivamente la promozione sportiva dilettantistica, l’incarico non è incompatibile (cfr. anche Parere CNF n. 72/2014: società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro).

IN SINTESI

Sì, salvo che la società cooperativa dilettantistica non abbia per oggetto attività di impresa commerciale (es. gestione bar, ristorante, attività commerciali prevalenti o attività sportiva a livello professionistico).

Cosa verificare

  • L’oggetto sociale effettivo (esclusivamente promozione sportiva dilettantistica?).
  • L’assenza di attività commerciali prevalenti o di gestione di impresa commerciale.
  • Che la carica sia priva di poteri individuali di gestione; se vi sono poteri gestionali esclusivi, è necessario fare una valutazione di compatibilità più rigorosa.

Riferimenti utili

  • Legge n. 247/2012, art. 18
  • Parere CNF 20 dicembre 2022, n. 51
  • Parere CNF 9 ottobre 2024 n. 50
  • Parere CNF 72/2014
  • Art. 90, L. 289/2002 (su società sportive dilettantistiche)

Le sentenze e i pareri integrali sono reperibili nella banca dati del CNFhttps://codicedeontologico-cnf.it

In caso di dubbio sull’oggetto effettivo dell’attività o sui poteri del presidente, si consiglia di sottoporre il quesito al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.