Nei rapporti con il giudice, l’avvocato deve mantenere un comportamento improntato alla dignità, al rispetto e alla correttezza, come stabilito dall’art. 53 del Codice Deontologico Forense (CDF). Ecco i principali principi e obblighi che regolano tali rapporti:

  1. Dignità e rispetto reciproco:
    • Art. 53, comma 1 CDF: I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
  2. Divieto di interloquire senza la presenza del legale avversario:
    • Art. 53, comma 2 CDF: L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario. Questo principio mira a garantire l’imparzialità e il distacco del giudice.
  3. Divieto di approfittare di rapporti personali:
    • Art. 53, comma 4 CDF: L’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti.
  4. Divieto di accettare incarichi giudiziari:
    • Art. 53, comma 5 CDF: L’avvocato componente del Consiglio dell’Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d’ufficio.
  5. Sanzioni disciplinari:
    • Art. 53, comma 6 CDF: La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. In casi gravi, la sanzione può essere aggravata fino alla sospensione non superiore a un anno.
  6. Sentenze rilevanti:
    • CNF, sentenza n. 56 del 16 luglio 2019: È illecito per l’avvocato scrivere una email al giudice per discutere del processo, specialmente se per criticare un suo provvedimento. La ratio del divieto è garantire il distacco e l’imparzialità del giudice. In questo caso, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento.
    • CNF, sentenza n. 100 del 16 luglio 2015: I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto reciproco. Nel caso specifico, un avvocato aveva manifestato un comportamento irrispettoso durante una prova testimoniale, e il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura.

Questi principi sono fondamentali per mantenere l’integrità e la correttezza del sistema giudiziario, assicurando che i rapporti tra avvocati e magistrati siano sempre improntati alla massima professionalità e rispetto.

Riferimenti:

  • Art. 53 Codice Deontologico Forense (CDF)
  • CNF, sentenza n. 56 del 16 luglio 2019
  • CNF, sentenza n. 100 del 16 luglio 2015

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