Certamente. Il dovere di informazione dell’avvocato nell’ambito del processo è regolato da diversi articoli del Codice Deontologico Forense (CDF) e da varie sentenze del Consiglio Nazionale Forense (CNF). Ecco i principali principi relativi a questo dovere:
- Dovere di informazione generale:
- Art. 27 CDF: L’avvocato è tenuto a informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato deve anche informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta.
- Art. 27, comma 7 CDF: L’avvocato ha l’obbligo di comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.
- Informazioni sulla durata e sui costi del processo:
- Art. 27, comma 1 CDF: Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
- Informazioni sugli atti necessari:
- Art. 27, comma 2 CDF: È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
- Informazioni sul contenuto appreso nell’esercizio del mandato:
- Art. 27, comma 3 CDF: Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi.
- Sentenze rilevanti:
- CNF, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2021: La violazione dell’obbligo di informazione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
- CNF, sentenza n. 207 del 9 novembre 2022: L’avvocato deve spiegare l’udienza al cliente, anche se questi era presente. Il dovere di fornire informazioni chiare, intellegibili ed esaustive non viene meno solo perché relative ad eventi cui il cliente ha partecipato personalmente.
- CNF, sentenza n. 179 del 13 dicembre 2018: Ribadisce l’importanza del dovere di informazione e la necessità di spiegare al cliente le attività forensi, anche se questi ha partecipato agli eventi.
Questi principi sono fondamentali per garantire la trasparenza e la correttezza del rapporto tra avvocato e cliente, nonché per assicurare che il cliente sia sempre adeguatamente informato e possa prendere decisioni consapevoli riguardo alla propria difesa.
Riferimenti:
- Art. 27 Codice Deontologico Forense (CDF)
- CNF, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2021
- CNF, sentenza n. 207 del 9 novembre 2022
- CNF, sentenza n. 179 del 13 dicembre 2018