Il rilievo degli errores in procedendo nel giudizio dinanzi al CDD è che, essendo il procedimento disciplinare di natura amministrativa, la violazione delle regole che presiedono tale fase procedimentale non determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, ma una mera illegittimità amministrativa, che va eccepita nel corso del procedimento e che, in ogni caso, può essere sanata, laddove non comporti una lesione del diritto di difesa dell’interessato. Pertanto, eventuali errori procedurali commessi nel corso del procedimento disciplinare possono essere sanati, a meno che non comportino una lesione del diritto di difesa dell’interessato.


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