La durata massima della prescrizione disciplinare è di sette anni e sei mesi, come stabilito dall’articolo 56, comma 3, della legge n. 247/2012. Questo significa che, anche se l’azione disciplinare viene interrotta, il termine prescrizionale complessivo non può superare tale limite temporale. Inoltre, il termine di prescrizione decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza.