Il richiamo verbale del Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) non ha una forma specifica prescritta dalla legge o dal regolamento disciplinare, ma deve essere conforme ai principi di trasparenza e di correttezza procedurale.
Secondo l’articolo 28, comma 2, del Regolamento CNF n. 2/2014, il richiamo verbale viene effettuato dal Presidente del CDD o da un consigliere da lui delegato, in presenza del segretario, e deve essere verbalizzato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o dal consigliere delegato, dal segretario e dall’incolpato. Se l’incolpato si rifiuta di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.
Il richiamo verbale è un provvedimento che, pur non avendo natura di sanzione disciplinare, presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, anche se di entità lieve e scusabile, e ha carattere afflittivo. Pertanto, deve essere motivato e deve essere dato atto delle ragioni che hanno portato all’adozione di tale provvedimento.
Inoltre, il richiamo verbale è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) da parte dei soggetti legittimati, come stabilito dalla giurisprudenza del CNF stesso (sentenza n. 105 del 25 giugno 2022, rel. Cosimato).