I Consigli dell’Ordine degli Avvocati (COA) sono enti pubblici non economici locali, come previsto dall’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, i COA sono organi di autogoverno della professione forense, con funzioni di vigilanza e controllo sull’attività degli avvocati iscritti all’Ordine. Essi sono composti da rappresentanti degli avvocati eletti dagli iscritti all’Ordine e sono dotati di autonomia statutaria e regolamentare, nel rispetto delle norme di legge e dei principi fondamentali della deontologia forense. I COA hanno il compito di garantire la corretta applicazione delle norme deontologiche e disciplinari, nonché di promuovere la formazione continua degli avvocati e di tutelare i diritti e gli interessi della categoria forense. Inoltre, essi svolgono funzioni di rappresentanza degli avvocati nei confronti delle istituzioni e delle autorità pubbliche. In sintesi, la natura giuridica dei COA è quella di enti pubblici non economici locali, con funzioni di autogoverno e vigilanza sulla professione forense, nonché di promozione della formazione continua e di tutela dei diritti e degli interessi degli avvocati.