Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare è finalizzato a evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari, poiché con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei confronti dei propri iscritti. Le eccezioni al divieto di cancellazione sono previste dall’articolo 17 della legge n. 247/2012 e riguardano le seguenti situazioni:
– mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo;
– sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione;
– cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. In questi termini, ad esempio, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stoppani), sentenza n. 234 del 3 dicembre 2022.


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