La sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua è l’avvertimento, come previsto dall’articolo 70, comma 6 del Codice Deontologico Forense. Tuttavia, la sanzione può essere attenuata in richiamo o aggravata in sospensione fino a 2 mesi, a seconda del comportamento complessivo dell’incolpato e delle peculiarità della fattispecie concreta, come previsto dall’articolo 21 del Codice Deontologico Forense. È importante sottolineare che l’obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua è un dovere deontologico degli avvocati, finalizzato a garantire la qualità dei servizi offerti ai clienti e la tutela dell’interesse pubblico alla giustizia.