L’ambito di applicazione del Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) è delineato principalmente per regolamentare le attività transnazionali degli avvocati all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE). Questo codice si applica agli avvocati come definiti dalla Direttiva 77/249/CEE e dalla Direttiva 98/5/CE, nonché agli avvocati dei membri associati e osservatori del CCBE.
In particolare, il Codice Deontologico del CCBE mira a:
- Definire regole uniformi: Stabilire norme deontologiche comuni per tutti gli avvocati che operano in ambito transnazionale all’interno dell’UE e del SEE, indipendentemente dall’ordine o dall’associazione giuridica di appartenenza.
- Attenuare le difficoltà della doppia deontologia: Ridurre le complicazioni derivanti dall’applicazione di norme deontologiche diverse nei vari Stati membri, come previsto dagli articoli 4 e 7.2 della Direttiva 77/249/CEE e dagli articoli 6 e 7 della Direttiva 98/5/CE.
- Promuovere l’armonizzazione: Incoraggiare la revisione delle norme deontologiche nazionali per allinearle progressivamente a quelle del Codice Deontologico del CCBE.
- Applicazione alle attività transnazionali: Le norme del Codice si applicano specificamente alle attività transnazionali degli avvocati, che devono rispettare le norme deontologiche dello Stato membro ospitante e informarsi sulle norme deontologiche applicabili.
- Riconoscimento e applicazione: Le organizzazioni rappresentative dell’avvocatura auspicano che le norme del Codice siano riconosciute e applicate quanto prima alle attività transnazionali degli avvocati nell’UE e nel SEE.
In sintesi, il Codice Deontologico del CCBE si applica agli avvocati che operano in ambito transnazionale all’interno dell’UE e del SEE, con l’obiettivo di stabilire norme deontologiche uniformi e promuovere l’armonizzazione delle norme nazionali con quelle del Codice.
Riferimenti:
- Direttiva 77/249/CEE
- Direttiva 98/5/CE
- Codice Deontologico del CCBE