Il procedimento che il Consiglio distrettuale di disciplina deve seguire per poter disporre la sospensione cautelare di un avvocato sottoposto a misura detentiva è disciplinato dall’articolo 60 della Legge n. 247/2012. Secondo tale disposizione, il Consiglio distrettuale di disciplina può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione previa audizione dell’interessato, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto una misura cautelare detentiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato del provvedimento che la infligge. È importante specificare che la sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio. Inoltre, se il Consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare o dispone l’irrogazione di sanzioni minori come l’avvertimento o la censura, la sospensione cautelare perde efficacia. È possibile proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale forense contro la sospensione cautelare nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento. Tuttavia, il ricorso non ha effetti sospensivi dell’esecuzione della sospensione cautelare. Riferimenti normativi: Art. 60 della L. n. 247/2012 (Sospensione cautelare).

Può essere deliberata la sospensione cautelare senza audizione dell’incolpato?

No, la sospensione cautelare non può essere deliberata senza l’audizione dell’incolpato. Ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della Legge n. 247/2012, il Consiglio distrettuale di disciplina può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione previa audizione dell’interessato. L’audizione ha lo scopo di garantire il diritto di difesa dell’avvocato interessato e di consentirgli di esprimere le proprie ragioni in merito alla sospensione cautelare. Tuttavia, l’obbligo di audizione dell’incolpato può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il Consiglio distrettuale di disciplina. Ad esempio, in caso di incolpato sottoposto a custodia cautelare o agli arresti domiciliari, l’audizione può avvenire mediante l’accesso dei consiglieri, a ciò delegati, al domicilio o al carcere, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Riferimenti normativi: Art. 60, comma 1, della L. n. 247/2012 (Sospensione cautelare); Consiglio Nazionale Forense (pres. f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 141; Consiglio Nazionale Forense (pres. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

Può essere sostituita l’audizione con la concessione di un termine per memorie?

Sì, in linea di principio, l’audizione dell’incolpato può essere sostituita con la concessione di un termine per la presentazione di memorie difensive. Tuttavia, per poter procedere in questo modo, è necessario che l’avvocato venga informato in modo chiaro e preciso dell’istanza volta a deliberare la sospensione cautelare e che gli venga concesso un termine adeguato per presentare le proprie difese per iscritto. La possibilità di sostituire l’audizione con un termine per memorie è stata affermata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense. Ad esempio, nella sentenza n. 218/2016, il CNF ha sottolineato che, nel caso in cui l’incolpato non sia stato convocato per l’audizione, ma gli sia stato concesso un termine per presentare memorie difensive, tale sostituzione è considerata legittima purché siano rispettati i principi del contraddittorio e del diritto di difesa. In ogni caso, è importante che il termine per la presentazione delle memorie difensive sia adeguato e sufficiente per consentire all’avvocato di esprimere le proprie ragioni in merito alla sospensione cautelare. Riferimenti normativi: Art. 60 della L. n. 247/2012 (Sospensione cautelare); Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218/2016.

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