Gli atti idonei a interrompere la prescrizione disciplinare sono previsti dall’art. 56 della legge n. 247/2012 e possono essere:
- la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito;
- la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense su ricorso.
Dal compimento di tali atti comincia a decorrere un nuovo termine di cinque anni, fermo restando che il procedimento disciplinare non può eccedere la durata massima di sette anni e mezzo.
È importante sottolineare che la giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell’interrompere la prescrizione disciplinare, l’atto deve essere idoneo ad informare l’avvocato dell’inizio del procedimento disciplinare a suo carico e dell’oggetto contestato.
Inoltre, non è sufficiente che l’atto sia stato compiuto, ma è necessario che l’avvocato ne abbia avuto conoscenza o avesse potuto averne, ad esempio attraverso la notifica formale dell’atto o la conoscenza del contenuto dell’atto stesso tramite terzi.