Gli obblighi dell’avvocato al momento del conferimento dell’incarico sono previsti dall’art. 23 del Codice Deontologico Forense e sono i seguenti:
1. Accertare l’identità della persona che conferisce l’incarico e della parte assistita;
2. Non intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura che possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25;
3. Non consigliare azioni inutilmente gravose;
4. Essere libero di accettare l’incarico, ma rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazioni illecite;
5. Non suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
La violazione di questi obblighi può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari, come previsto dall’art. 23, comma 7, del Codice Deontologico Forense.


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