L’art. 38 del Codice Deontologico Forense (CDF) stabilisce l’obbligo per l’avvocato di notiziare preventivamente il collega quando intende promuovere un’azione legale nei suoi confronti per fatti attinenti all’esercizio della professione. Tuttavia, il CDF non specifica esattamente quali siano i “fatti attinenti all’esercizio della professione” che rendano applicabile l’art. 38.
In generale, i fatti rilevanti ai fini dell’art. 38 CDF possono includere:
- Violazioni deontologiche: Condotte che possano configurare violazioni delle norme deontologiche da parte del collega.
- Comportamenti nell’ambito del mandato professionale: Azioni o omissioni relative a come un avvocato gestisce un incarico o un cliente, come errori, negligenze o violazione del mandato.
- Conflitto di interessi: Situazioni in cui potrebbe essere contestato al collega di aver agito in conflitto di interesse.
- Concorrente sleale: Accuse di aver sottratto clienti o di aver agito in modo sleale nei confronti del collega.
- Diffamazione o denigrazione: Comunicazioni tra avvocati o verso terzi che possano essere lesive della reputazione professionale.
Questi esempi non sono esaustivi e la valutazione della rilevanza di un fatto dipende dal contesto specifico e dalla sua pertinenza al rapporto professionale. Inoltre, è importante che il mantenimento del segreto professionale e il rispetto della dignità e del decoro della professione siano sempre garantiti nel processo di comunicazione previsto dall’art. 38 CDF.