La partecipazione di un avvocato a un consiglio di amministrazione di una società commerciale è regolata principalmente dall’art. 18 della legge n. 247/2012, che disciplina le incompatibilità della professione forense. Secondo questa normativa, l’avvocato non può esercitare attività di impresa commerciale in nome proprio o in nome o per conto altrui, né può essere socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone o di capitali che esercitano attività di impresa commerciale.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni e limiti specifici:
- Società a Capitale Interamente Pubblico: L’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 247/2012 prevede che l’avvocato può assumere incarichi di amministrazione in società a capitale interamente pubblico. Questo significa che l’avvocato può essere membro del consiglio di amministrazione di una società interamente posseduta da enti pubblici.
- Attività Non Commerciali: L’avvocato può partecipare a consigli di amministrazione di società che non esercitano attività di impresa commerciale. Ad esempio, può essere amministratore di società che svolgono attività di carattere scientifico, letterario, artistico o culturale.
- Società tra Avvocati (STA): L’avvocato può partecipare a società tra avvocati, che sono specificamente previste dalla legge n. 247/2012. Queste società devono avere come oggetto esclusivo l’esercizio della professione forense.
- Società di Servizi: L’avvocato può partecipare a società di servizi che non svolgono attività di impresa commerciale, purché tali attività siano compatibili con la deontologia forense.
Riferimenti Normativi
- Legge n. 247/2012, art. 18: “Incompatibilità”
- Codice Deontologico Forense: Articoli relativi alle incompatibilità e ai doveri dell’avvocato.
Sentenze e Pareri
Non ci sono sentenze specifiche della Corte di Cassazione o del Consiglio Nazionale Forense che amplino o restringano significativamente quanto previsto dalla legge n. 247/2012 in merito alla partecipazione degli avvocati a consigli di amministrazione di società commerciali. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente per ottenere pareri specifici e aggiornati.
In sintesi, un avvocato può partecipare a un consiglio di amministrazione di una società commerciale solo entro i limiti previsti dalla legge n. 247/2012, principalmente evitando qualsiasi coinvolgimento in attività di impresa commerciale e rispettando le eccezioni previste per le società a capitale interamente pubblico e le società tra avvocati.