I presupposti per la sospensione cautelare dell’avvocato sono disciplinati dall’art. 60 della Legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) e dall’art. 32 del Regolamento CNF n. 2/2014.
1. Fattispecie tipiche e tassative
La sospensione cautelare può essere disposta soltanto nelle ipotesi tipiche e tassative elencate dalla legge (CNF, sent. n. 141/2021, rel. Corona):
a) Applicazione, in sede penale, di misura cautelare detentiva o interdittiva all’avvocato, divenuta definitiva (cioè non impugnata o confermata in sede di riesame o appello);
b) Pena accessoria della sospensione da una professione o arte ex art. 35 c.p., anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) Applicazione di misura di sicurezza detentiva in sede penale;
d) Condanna in primo grado per specifici reati se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio:
- artt. 372 (falsa testimonianza), 374 (favoreggiamento personale), 377 (infedele patrocinio o patrocinio o consulenza infedele), 378 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o incaricato), 381 (patrocinio o consulenza infedele), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), nonché 244 (spionaggio militare), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) c.p.;
e) Condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
(Vedi art. 60 L. 247/2012 e art. 32 Regol. CNF n. 2/2014)
2. Presenza dello strepitus fori
Il provvedimento richiede altresì (CNF, sent. n. 152/2019; CNF, sent. n. 32/2021) che:
- sia motivata la sussistenza del cd. strepitus fori ossia una situazione di allarme e danno all’immagine e al prestigio dell’Ordine forense, tale da rendere necessario, in via d’urgenza, il provvedimento.
3. Non è presupposto necessario l’apertura del procedimento disciplinare
Non è necessaria l’apertura di un procedimento disciplinare per adottare la sospensione cautelare (CNF, sent. n. 141/2014).
4. Non è necessario il pericolo di reiterazione dell’illecito
Per la sospensione cautelare, a differenza delle misure cautelari penali, NON è richiesto il pericolo di reiterazione dell’illecito o altre esigenze cautelari tipiche del processo penale (CNF, sent. n. 32/2021).
5. Effetti temporali
La sospensione cautelare perde efficacia se entro i 6 mesi successivi non viene irrogata alcuna sanzione (art. 60, comma 3, L. 247/2012).
Sintesi
- Presupposti tipici e tassativi (art. 60 L. 247/2012, art. 32 Reg. CNF n. 2/2014)
- Motivazione sullo strepitus fori
- Non è necessario l’avvio formale del disciplinare
- Non occorrono esigenze cautelari penali
Riferimenti normativi e giurisprudenziali:
- Art. 60, L. 247/2012
- Art. 32 Reg. CNF n. 2/2014
- CNF, sentenze: n. 141/2021, n. 152/2019, n. 32/2021, n. 141/2014
Le sentenze sono reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it
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