Il Codice Deontologico Forense dedica diversi articoli al tema del rapporto di colleganza tra avvocati, stabilendo doveri di lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi. Ecco alcuni dei principali articoli che trattano questo tema:

  1. Articolo 19 CDF: Stabilisce il dovere generale di mantenere un comportamento ispirato a correttezza e lealtà verso i colleghi e le istituzioni forensi.
  2. Articolo 38 CDF: Regola i rapporti di colleganza, specificando che l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve darne preventiva comunicazione per iscritto, salvo che ciò possa pregiudicare il diritto da tutelare.
  3. Articolo 41 CDF: Disciplina i rapporti con la parte assistita da un collega, vietando contatti diretti con la controparte senza coinvolgere il collega che la assiste.
  4. Articolo 42 CDF: Proibisce di esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega e di utilizzare in giudizio documenti o notizie relative alla sua persona, salvo che sia necessario per la tutela di un diritto.
  5. Articolo 44 CDF: Prevede il divieto di impugnazione di un accordo transattivo raggiunto con un collega, salvo che ci siano fatti sopravvenuti.

Tali norme si prefiggono di garantire il rispetto reciproco e la collaborazione tra i professionisti del foro, promuovendo un clima di fiducia e cooperazione nell’esercizio della professione legale.


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