Le Scuole forensi hanno il compito di organizzare e predisporre le attività previste dalla legge e finalizzate alla formazione professionale degli avvocati. In particolare, le competenze delle Scuole forensi sono le seguenti:
1. Organizzare i corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, di cui all’art. 43 della legge professionale, per il tramite degli Ordini circondariali, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2.
2. Organizzare e promuovere le attività di formazione continua gestite dai Consigli dell’Ordine circondariale, di cui agli artt. 11, comma 4 e 29, comma 1, lett. d) della legge professionale.
3. Coinvolgersi nell’organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione del titolo di specialista, di cui all’art. 9, comma 3 della legge professionale, in collaborazione con gli Ordini circondariali e i Dipartimenti di Giurisprudenza, nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 1 della legge professionale.
4. Assicurare la qualità dell’offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.
5. Scegliere i docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell’avvocato, valutando sulla base dei curricula, i titoli, l’esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all’attività di formatore organizzati dalla Scuola superiore dell’Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.
6. Prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.
7. Conferire borse di studio in favore degli allievi più meritevoli privi di mezzi.
La disciplina è contenuta nel Reg. CNF n. 3/2014.


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