Le eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo forense in pendenza di procedimento disciplinare sono previste dall’articolo 17 della legge n. 247/2012. Le situazioni che possono determinare la cancellazione sono:

  1. Mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo forense.
  2. Sopravvenuta incompatibilità professionale o successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione.
  3. Cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

Queste sono le eccezioni in cui è consentita la cancellazione dell’iscritto dall’albo forense anche in pendenza di procedimento disciplinare.

È importante sottolineare che il divieto di cancellazione è finalizzato a evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari, garantendo all’Ordine degli Avvocati il potere di supremazia speciale nei confronti dei propri iscritti durante il procedimento disciplinare.

Tuttavia, è sempre opportuno consultare la normativa vigente e le eventuali interpretazioni giurisprudenziali per avere un quadro completo delle eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare.


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