Le eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo forense in pendenza di procedimento disciplinare sono previste dall’articolo 17 della legge n. 247/2012. Le situazioni che possono determinare la cancellazione sono:
- Mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo forense.
- Sopravvenuta incompatibilità professionale o successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione.
- Cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
Queste sono le eccezioni in cui è consentita la cancellazione dell’iscritto dall’albo forense anche in pendenza di procedimento disciplinare.
È importante sottolineare che il divieto di cancellazione è finalizzato a evitare che l’iscritto possa sottrarsi alle responsabilità disciplinari, garantendo all’Ordine degli Avvocati il potere di supremazia speciale nei confronti dei propri iscritti durante il procedimento disciplinare.
Tuttavia, è sempre opportuno consultare la normativa vigente e le eventuali interpretazioni giurisprudenziali per avere un quadro completo delle eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare.