Le conseguenze per l’avvocato che viola il dovere di fedeltà (art. 10 cdf) possono essere di natura disciplinare, civile e penale. In particolare, l’avvocato può essere sanzionato dal CDD competente, che può infliggere sanzioni disciplinari come l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione o la radiazione dall’albo. Inoltre, l’avvocato può essere chiamato a rispondere civilmente per eventuali danni causati al cliente a causa della violazione del dovere di fedeltà. Infine, se la violazione del dovere di fedeltà costituisce un reato, l’avvocato può essere perseguito penalmente. Per quanto riguarda il coniuge che viola il dovere di fedeltà coniugale (art. 143 cc), le conseguenze possono essere di natura civile. In particolare, il coniuge fedifrago può essere chiamato a rispondere civilmente per eventuali danni causati al coniuge tradito, come ad esempio il risarcimento del danno morale. Se l’avvocato infedele è anche coniuge del cliente, la situazione può diventare ancora più complessa. In questo caso, l’avvocato potrebbe violare sia il dovere di fedeltà professionale (art. 10 cdf) che quello coniugale (art. 143 cc). Inoltre, potrebbe sorgere un conflitto di interessi tra l’avvocato e il coniuge-cliente, che potrebbe compromettere la corretta tutela degli interessi del cliente. In questi casi, il cliente potrebbe decidere di revocare il mandato all’avvocato e di affidarsi ad un altro professionista.